Biocidi sul mercato, ecco cosa ha deciso l'Ue

Via libera al nuovo regolamento europeo sull'immissione in mercato dei biocidi, pesticidi ad uso non agricolo utilizzati per distruggere o controllare gli organismi nocivi con mezzi chimici o biologici. Tra le novità, anche la condivisione obbligatoria dei risultati dei test condotti su animali non umani e il divieto di replica degli esperimenti.

Biocidi sul mercato, ecco cosa ha deciso l'Ue
Disinfettanti, insetticidi e ratticidi, ma anche vernici e spray antimuffa e pastiglie per la depurazione dell'acqua. I biocidi sono utilizzati a livello domestico e civile per eliminare organismi giudicati nocivi, ma rappresentano a loro volta una fonte di rischio per la salute e per l'ambiente. Rischi che negli ultimi anni l'Unione europea ha cercato di circoscrivere applicando le regole della direttiva 98/8/Ce e che ora riaffrontata con un nuovo regolamento. Gli obiettivi - sperando che non finiscano per contraddirsi a vicenda - sono, da una parte, aumentare il livello di sicurezza e di protezione, dall'altra, semplificare le procedure di autorizzazione per l'utilizzo di nuovi principi attivi negli Stati europei e agevolarne la circolazione nel mercato interno, così da far risparmiare agli operatori del settore circa 2,7 miliardi di euro in dieci anni. Sul fronte della protezione, la principale novità riguarda l'applicazione delle norme comunitarie anche ai beni e ai materiali trattati con biocidi, a cominciare da mobili e imballaggi, che ora saranno sottoposti alle procedure di autorizzazione Il regolamento, ha assicurato il commissario europeo per l'Ambiente Janez Potočnik, mira ad “assicurare che solo i prodotti sicuri siano resi disponibili e che le sostanze più pericolose siano escluse dal nostro mercato”. Per garantire il rispetto delle regole, è stato previsto anche un incremento delle risorse e del personale dedicati ai biocidi all'interno dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che dovrebbe così riuscire a gestire più richieste e a fornire più pareri. Quanto alla semplificazione delle procedure per l'immissione sul mercato di nuovi principi attivi, e relativi preparati, valgono i criteri della direttiva del '98 - valutazione della sostanza a livello Ue, autorizzazione nazionale e riconoscimento reciproco tra gli Stati membri - ma con una possibilità in più. A partire dal 1° settembre 2013, infatti, le imprese potranno scavalcare il livello nazionale e scegliere di chiedere direttamente l'autorizzazione a commercializzare un nuovo prodotto nell'intero mercato dell'Unione, anziché, ottenuta la distribuzione nel singolo stato, avvalersi del principio di riconoscimento reciproco per la vendita negli altri paesi Ue. L'impatto di questa misura sarà probabilmente limitato alle imprese di grandi dimensioni, mentre per quelle piccole e medie, che dispongono di risorse più limitate, è la stessa Commissione europea a riconoscerne la scarsa praticabilità. Infine, il regolamento interviene sul tema della sperimentazione animale. Lo sfruttamento degli animali non umani in laboratorio non viene messo in discussione, l'intenzione è solo di contenerlo, ad esempio attraverso la condivisione dei risultati dei test che hanno coinvolto animali non umani e il divieto di duplicare tali esperimenti. Anche il compito di verificare il rispetto di questa nuova impostazione è affidato all'ECHA, mentre per la presentazione delle domande, la registrazione delle decisioni e per la diffusione delle informazioni al pubblico si farà riferimento a una piattaforma telematica.

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