Crisi da sovraindebitamento: con il Piano del Consumatore ridotto dell'87% il debito verso Equitalia

Il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 16.09.2014, ha omologato un Piano del Consumatore che di fatto ha ridotto il debito di una impiegata in cassa integrazione verso Equitalia Nord da circa 87.000 euro a poco più di 11.000 euro.

Crisi da sovraindebitamento: con il Piano del Consumatore ridotto dell'87% il debito verso Equitalia

Anche in Lombardia cominciano a vedersi le prime applicazioni della legge n. 3/2012, che consente ai cittadini di ridurre e cancellare i debiti verso banche, fisco ed altri creditori.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 16.09.2014, ha omologato un Piano del Consumatore che di fatto ha ridotto il debito di una impiegata in cassa integrazione verso Equitalia Nord da circa 87.000 euro a poco più di 11.000 euro.

Il piano proposto prevedeva la vendita dell'unico bene di proprietà della debitrice, 1/6 di un immobile, destinandone ad Equitalia, unico creditore per euro 87.000, il ricavato di circa 11.000 euro. Con l'omologa e l'esecuzione del piano il debito residuo viene in pratica cancellato, e non potrà più essere richiesto alla debitrice, con un effetto esdebitativo vero e proprio.

Il Piano del Consumatore è uno dei tre procedimenti introdotti dalla legge n. 3 del 27.1.2012, ed è rivolto in modo specifico ai privati cittadini che abbiano contratto debiti per motivi non ricollegati ad attività professionali ed imprenditoriali; è uno strumento molto recente, in quanto inserito nella legge 3 in un secondo momento, nel gennaio 2013, colmando così una lacuna del sistema legislativo italiano: prima di allora, contrariamente al resto dell'Europa, non esisteva in Italia un modo per risolvere situazioni di sovraindebitamento personale.

Per accedere al Piano del Consumatore occorre un requisito di meritevolezza: vi è da parte del tribunale una sorta di valutazione della condotta del debitore, che non deve aver assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e non deve essere ricorso al credito “in modo sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali” .

Il tribunale, inoltre, deve verificare la fattibilità del piano proposto, insomma il debitore è tenuto a dimostrare di essere in grado di mantenere “le promesse fatte”.

Il contenuto del Piano del Consumatore non è prefissato dalla legge: il soggetto sovraindebitato può prevedere la vendita di un proprio bene, anche ad un parente, potrà mettere a disposizione il proprio reddito (salvo il necessario per vivere), o destinare ai creditori un'entrata futura (per esempio il TFR).

Tutto il procedimento si svolge davanti al tribunale, sotto il controllo di un particolare organo chiamato Organismo di Composizione della Crisi; i creditori invece non possono esprimere il loro parere, ossia non possono “votare” la proposta (pur potendo avanzare contestazioni, alle quali tuttavia il giudice non è vincolato) ed il Piano diventa obbligatorio per tutti con l'omologa da parte del tribunale.

Il Piano del Consumatore può essere un mezzo molto efficace per affrontare situazioni apparentemente irrisolvibili e disperate:  non è un caso se la legge 3/2012 (che prevede anche altre due interessanti procedure, con caratteristiche parzialmente diverse) è stata definita “legge anti-suicidi”.

Lo strumento del Piano del Consumatore comporta naturalmente che cittadino sovraindebitato metta disposizione quello che ha per il pagamento dei creditori, evitando tuttavia che i debiti che vanno oggettivamente oltre le sue concrete possibilità possano continuare a gravare su di lui a tempo indeterminato, impedendogli di ripartire con la propria vita e di riprendere un posto dignitoso nella società.

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