Il MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCE IL CAMPO APPLICATIVO DEL D.LGS N.39/2014 IN MATERIA DI LOTTA AGLI ABUSI ED ALLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI

Il MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCE IL CAMPO APPLICATIVO DEL D.LGS N.39/2014 IN MATERIA DI LOTTA AGLI ABUSI ED ALLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI

Con la circolare n. 9/2014 il Ministero del Lavoro sottolinea come l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.

Il Ministero, inoltre, sottolinea che la norma non si riferisce solo al rapporto di lavoro subordinato ma deve essere estesa anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc.

Tuttavia l'adempimento deve essere circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private. conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque "possibile" la presenza di minori.

Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell'intervento normativo, poiché non si verifica il rapporto continuativo e diretto con i minori,  il contratti di lavoro afferenti ai dirigenti, ai responsabili, ai preposti e comunque a quelle figure che sovraintendono l’attività svolta dall'operatore diretto, avendo solo contatti  occasionali con i destinatari della tutela

Il Ministero ha escluso l’applicabilità della norma ai datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino "contatti diretti e regolari con minori"; ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell'ambito familiare, ambito nel quale il genitore "datare di lavoro" può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.

 

Infine il Ministero conferma l’orientamento del Ministero di Grazie e Giustizia di esclusione dei rapporti di volontariato. Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l'obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori li lavoro.

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