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"Anche la Chiesa pagherà l'Ici". E la Santa Sede torna all'ostruzionismo

16 Febbraio 2012

Ici Chiesa
Anche la Chiesa dovrà pagare l'Imu (ex Ici) sugli immobili non destinati ad uso esclusivo di culto: il governo Monti sembra intenzionato ad approvare l'emendamento

È un intreccio fiscale dalla trama fine, quello che lega l'Italia al Vaticano. Un gioco di interessi bilanciati, cui ad ogni mossa ne corrisponde un'altra. Da un lato il governo Monti attacca sulle imposte e impone il pagamento dell'Ici/Imu sugli edifici di proprietà della chiesa in cui si svolgano attività commerciali – misura che come vedremo è solo apparentemente ostile agli interessi della Chiesa. Sull'altro fronte, la Santa Sede si arrocca nell'ostruzionismo, e sembra sempre più intenzionata a fare marcia indietro sulle norme per la trasparenza fiscale.

Ma procediamo con ordine. L'attacco del governo Monti agli immobili ecclesiastici prende le mosse nell'ambito di una procedura di infrazione per violazione della concorrenza ed illegittimo aiuto di stato aperta dalla Commissione europea nell'ottobre 2010. Fu un esposto del partito radicale a portare la questione all'attenzione dell'Europa. Lo stato italiano era accusato di favorire illegittimamente il Vaticano.

Già a metà marzo, Monti aveva annunciato al Cardinal Bertone la decisione presa dal governo, dovuta alla constatazione che sull'Imu non potevano esserci esenzioni alla normativa europea. Ieri la conferma, avvenuta tramite una lettera inviata dallo stesso Monti al vicepresidente della Commissione europea, Joaquin Almunia, in cui si certificava l'intenzione di presentare al Parlamento “un emendamento che chiarisca ulteriormente e in modo definitivo la questione”.

La decisione del governo, che a prima vista appare ostile alla Santa Sede, potrebbe in realtà rivelarsi un toccasana per le casse vaticane. Infatti, secondo un dossier portato da un equipe di tecnici sulla scrivania di Monti, la Commissione europea sembra intenzionata a seguire la linea dura con la chiesa. Via il regime agevolativo e avanti con l'obbligo di recuperare l'imposta non pagata dalla Chiesa a partire dal 2005. Insomma, se la sentenza, attesa a maggio, rispetterà le premesse, la Chiesa potrebbe trovarsi a pagare ben 7 anni di Ici arretrata. Se invece l'emendamento verrà approvato in tempo breve l'intera procedura d'infrazione dovrebbe arrestarsi, e la Santa Sede non dovrà pagare alcun arretrato.

La norma riscrive i criteri per cui è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica (Imu, ex Ici). L'esenzione farà riferimento solo agli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale (gli edifici di culto, gli oratori, ecc.). Verranno invece abrogate tutte quelle norme che prevedono l'esenzione per immobili dove l'attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente.

L'esenzione, poi, sarà limitata alla sola frazione di immobile nella quale si svolga l'attività di natura non commerciale. Sarà infine introdotto un meccanismo di dichiarazione che renderà chiara la natura dell'immobile, in seguito all'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate al suo interno.

Ma quanto guadagnerà lo stato italiano dall'operazione? Riguardo a quest'ultimo elemento le stime sono incerte. 500-700 milioni annui secondo l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 2,2 miliardi secondo l'Ares (Associazione ricerca e sviluppo sociale).

Ad ogni modo il Vaticano non sembra intenzionato a facilitare il compito dello stato italiano, per quanto riguarda la riscossione delle imposte. In questo senso è significativa l'inchiesta portata avanti dal Fatto Quotidiano, che ha pubblicato alcuni documenti privati che dimostrano come la Santa Sede stia passando da una strategia collaborativa ad una decisamente più ostruzionista.

Se nel dicembre del 2010 Papa Benedetto XVI aveva introdotto una normativa antiriciclaggio - entrata in vigore nell’aprile scorso – che apriva alle autorità vaticane e italiane i conti dello Ior (Istituto per le opere di religione), adesso i documenti pubblicati dal Fatto fanno emergere già la volontà di una retromarcia.

La normativa del 2010 era volta ad attuare gli impegni assunti dalla Chiesa in sede europea per aderire agli standard del Comitato per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali (Moneyval). Grazie ad essa le autorità antiriciclaggio avrebbero potuto guardare cosa accadeva nei conti dello Ior anche prima dell’aprile 2011.

Il Vaticano, che fino ad allora si era da sempre comportato alla stregua di un paradiso fiscale, cercando ogni modo per rendere più difficile la tracciabilità dei propri movimenti finanziari, sembrava finalmente intenzionato a voltare pagina.

Invece, ben due documenti riservati testimoniano che la Santa Sede si sta orientando per non concedere l'autorizzazione alle indagini. Un netto passo indietro sul fronte della trasparenza, ed il chiaro segno che la politica fiscale vaticana sta cambiando nuovamente rotta.

A.D.

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4 lettori hanno commentato questo articolo commenta commenta
16 Febbraio 2012 17:36, farnco bressanin ha scritto:
chi pensava che il Vaticano fosse il portatore del messaggio di Cristo, forse ora avra' qualche dubbio. il Vaticano , se non vuole trasparenza, dimostra con questo gesto di avere la coda di paglia, di non essere pulito. altrimewnti... beh, penso si sapesse, dall'affare Sindona, alle partecipazioni in fabbriche che costruiscono armi, agli alberghi di lusso, il vaticano ( lo scrivo con dosprezzo con la minuscola!) non e' meglio dei pirati che stanno impoverendo le nazioni e rubando anche il necessario alla gente. altro che 5 per mille: meritano un sacco di legnate= tasse e ICI come agli altri cittadini italiani. Fuori il Vaticano dall'Italia. il Vaticano con la sua IOR, i preti pedofili, la corruzione..sono anche loro figli di ... questo tempo.
16 Febbraio 2012 17:14, difficle trovarlo copiato qui ha scritto:
Cosa dice la legge 11 dicembre 2011 IMPOSTE E REGOLE Titolo Articolo Ici, ma quale «zona grigia»... Ecco cosa dice davvero la legge Immagine pagina Didascalia immagine Contenuto Articolo Ancora una volta il tema dell'esenzione Ici prevista per gli immobili di tutti gli enti non commerciali, compresi quelli appartenenti alla Chiesa cattolica quando utilizzati per lo svolgimento di attività di rilevante valore sociale, torna ad essere al centro dell'attenzione provocando un dibattito che spesso pretestuosamente trascura il dato normativo. Cerchiamo perciò di riproporre gli elementi oggettivi dai quali non si può prescindere per una serena e corretta valutazione della questione oggetto di tanto interesse (e purtroppo di almeno altrettante polemiche). La norma contestata (che è solo una tra le nove differenti ipotesi di esenzione dall'Ici contemplate dall'articolo 7 del decreto legislativo 504 del 1992 e sostanzialmente confermate ai fini Imu, l'imposta destinata a sostituire l'Ici dal 2014, ma la cui entrata in vigore è stata anticipata al 2012 dal Decreto Monti) è quella che esenta gli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono alcune specifiche e definite attività di rilevante valore sociale, cioè quelli «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985. n. 222 [le attività di religione o di culto]» (art. 7, c. 1, lett. i, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Perché un'unità immobiliare sia esente, quindi, occorre che si verifichino contestualmente due condizioni: l'unità immobiliare deve essere utilizzate da enti non commerciali e deve essere destinata totalmente all'esercizio esclusivo di una o più tra le attività individuate; inoltre, come stabilito dopo le modifiche apportate al testo originario, l'esenzione «si intende applicabile alle attività [...] che non abbiano esclusivamente natura commerciale». (cfr. c. 2-bis dell'art. 7 del D.L.. n. 203/2005, come riformulato dall'art. 39 del D.L. 223/2006). Quest'ultima condizione è da valutare sulla base della Circolare n. 2 del 2009 con la quale il Ministero delle finanze stabilisce come devono essere svolte le attività perché possa affermarsi che esse «non abbiano esclusivamente natura commerciale». Questo l'insieme delle disposizioni che regolano l'esenzione. Il loro esame consente di collocare correttamente l'agevolazione e di illuminare le presunte "zone grigie". Facciamo qualche esempio, scegliendoli tra quelli più "gettonati" negli ultimi interventi mediatici. Non è vero che le unità immobiliari che gli enti non utilizzano e che affittano ad altri soggetti (abitazioni, uffici, negozi...) sono esenti. Pagano l'Ici (e pagheranno l'Imu) semplicemente perché questa previsione di esenzione non esiste. Per lo stesso motivo non vi è dubbio che non sono esenti le unità immobiliari nelle quali gli enti svolgono alcune attività non comprese tra quelle stabilite dalla legge (i casi sempre citati sono le librerie, i negozi di oggetti sacri, i ristoranti, i bar): l'esenzione non esiste, l'imposta si paga. Non è vero che basta inserire un'attività non commerciale in un immobile in cui si svolgono attività che non godono del regime di favore per sottrarre all'imposizione tutto l'immobile (il caso di solito citato è quello di un luogo di culto, che sarebbe esente, all'interno di un albergo, che invece non è esente); la legge infatti richiede che ciascuna unità immobiliare sia utilizzata per intero per l'attività agevolata, altrimenti tutto l'immobile perde l'esenzione, compreso il luogo di culto. Non è vero, inoltre, che non è possibile discriminare se un'attività che rientra tra quelle previste dalla norma di esenzione sia effettivamente svolta in maniera non esclusivamente commerciale e quindi usufruisca legittimamente dell'esenzione. Ad esempio, utilizzando la Circolare per quanto riguarda le attività assistenziali si può precisare che fra queste rientrano solo quelle riconducibili ai servizi sociali e che vi sono comprese sia quelle prestazioni rese gratuitamente o con compenso simbolico, sia quelle svolte in convenzione con l'ente pubblico, a condizione che le rette previste siano quelle fissate dalla convenzione; ciò, afferma la Circolare, serve a garantire che le attività siano svolte «con modalità non esclusivamente commerciali (...) assicurando che tali prestazioni non sono orientate alla realizzazione di profitti». Oppure, con riferimento alle attività culturali, la Circolare stabilisce che vi rientrano i teatri, ma limitatamente a quelli «che si avvalgono solo di compagnie non professionali». Gli esempi potrebbero continuare e la lettura della Circolare, che consigliamo a chiunque voglia comprendere di cosa si discute, è quanto mai utile per capire che la modalità richiesta, non esclusivamente commerciale, garantisce che le unità immobiliari favorite dall'esenzione vengano effettivamente utilizzate per rendere servizi di rilevante valore sociale da parte di enti che non hanno fine di lucro e che pertanto il vantaggio ricade sui loro "utenti". Patrizia Clementi © riproduzione riservata
16 Febbraio 2012 16:51, Andrea ha scritto:
Se il cardinal Bertone, o qualcuno suo pari, vendesse un paio di quei catenoni da rapper che sfoggiano e ostentano ogni giorno, ci darebbero da mangiare a un buon numero di poveri per un buon numero di giorni. E non vogliono pagare le tasse sugli immobili? Proteggere criminali di guerra e i propri possedimenti, queste le uniche cosae che sa far bene il vaticano.
16 Febbraio 2012 16:09, Luigi Lazzari ha scritto:
Stiamo proprio alla frutta...Questo è un articolo pubblicato in tempi non sospetti dall'Avvenire. Stiamo raschiando il fondo del barile... http://www.avvenire.it/Dossier/chiesaeici/cosadicelegge/Pagine/esenzione-ici-sociale.aspx
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Autore: Marco Gallicani
Casa editrice: Altraeconomia
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