Maltrattamento di animali: previste pene più severe

La legge 201 del 4 novembre 2010 approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre scorso, recepisce la normativa europea in materia di protezione degli animali. Aumentano le sanzioni per i reati di uccisione e maltrattamento degli animali e viene introdotto il nuovo reato di traffico illecito degli animali da compagnia.

Maltrattamento di animali: previste pene più severe
Premettendo che leggere un articolo in cui vengono citati numerosi articoli di legge potrebbe risultare particolarmente noioso, vi consiglio ugualmente di sforzarvi e di andare avanti nella lettura perché un giorno potrebbe tornarvi utile; potreste, infatti, trovarvi di fronte ad un caso di maltrattamento di animali punibile penalmente (ma su questa premessa torneremo alla fine dell'articolo parlando anche di un recente fatto di cronaca). La Convenzione sopra menzionata riconosce "l'obbligo morale" dell'uomo "di rispettare tutte le creature viventi" e "l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società". La medesima Convenzione recita: "Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico per diletto e compagnia" e "per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali". Il legislatore attraverso la legge 189/2004 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate' aveva già introdotto alcuni principi e divieti previsti dalla Convenzione ma adesso vedremo, punto per punto, cosa invece ha cambiato o introdotto la nuova legge (201 del 4 novembre 2010). L'art. 544-bis della legge 189/2004 recita: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi"; la legge ha modificato la pena con reclusione da "quattro mesi a due anni". L'art. 544-ter sempre della legge 189/2004: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale". La nuova legge, modifica il primo comma di quest'articolo: "da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro" a "da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro". Particolarmente interessante e fondamentale della nuova legge è l’introduzione di un nuovo reato: il traffico illecito di animali da compagnia (cani e gatti). Per motivi di lunghezza, non cito l'articolo testualmente, ma cercherò di riassumervelo. Diciamo che compaiono due norme incriminatrici che rappresentano altrettanti reati comuni puniti entrambi con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. Il primo dei due è commesso da soggetti che si apprestano a formare un attività organizzata con lo scopo di preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia, ovvero, di importare in Italia cani e gatti sprovvisti di microchip o tatuaggio, di documentazione sanitaria e dell'eventuale passaporto europeo per gli animali, ove richiesto. Il reato quindi sussiste nel caso di importazione non occasionale di animali e il legislatore punisce chi si avvale per compiere il reato stesso di un'organizzazione all'occorrenza predisposta. La seconda norma prevista nel secondo comma riguarda i comportamenti di chi trasporta, cede o riceve gli animali importati "in violazione del citato comma 1". Il legislatore, in questo caso non ha imposto i requisiti della reiterazione della condotta o dell’organizzazione dell’attività illecita; l’oggetto di incriminazione sono solo le condotte relative agli animali introdotti nel territorio nazionale in violazione della normativa sanitaria loro dedicata. Sempre lo stesso articolo prevede che la pena della reclusione e la multa sopra citate siano aumentate se i cuccioli hanno un'età accertata inferiore alle 12 settimane e o provengano "da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie". Infine, l'articolo prevede la confisca obbligatoria degli animali oggetto dei due reati (anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.c.p.), salvo che gli stessi non appartengano a persone estranee al reato e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se il soggetto dei reati svolge le predette attività e, in caso di recidiva, è disposta l'interdizione dall'esercizio delle medesime attività. L'introduzione di questo articolo è decisamente importante per disincentivare il traffico illecito dei cuccioli. I guadagni che derivano da questo business sono paragonabili a quelli del traffico di droga. La tratta dei cuccioli coinvolge migliaia di cani e gatti - solo in Italia vengono scoperti ogni anno almeno 2.000 cuccioli - importati dai paesi dell'Est (Romania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia). I cuccioli trasportati in condizioni pessime, lottano per tutto il viaggio tra la vita e la morte: sono denutriti, assetati, non vaccinati - il vaccino antirabbico sarebbe essenziale per evitare notevoli rischi sanitari - debilitati, malati, ammassati su camion privi di riscaldamento. Purtroppo, non tutti arrivano a destinazione. Molti di loro perdono la vita durante il viaggio, mentre i sopravvissuti vengono riempiti di farmaci affinché possano sembrare sani agli occhi dei futuri acquirenti. Non di rado avviene che il cucciolo muore subito dopo l'acquisto perché il suo sistema immunitario, non essendo ancora completamente sviluppato, è privo di difese e dunque facilmente attaccabile da batteri, virus, agenti patogeni. Quindi, con l'introduzione di questo articolo di legge, i soggetti che si apprestano a formare un' attività organizzata con lo scopo di preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia - ovvero, di importare in Italia cani e gatti sprovvisti di microchip o tatuaggio, di documentazione sanitaria e dell'eventuale passaporto europeo per gli animali, ove richiesto - possono essere perseguiti penalmente e multati. L’art. 5 della legge 201 "Introduzione, trasporto e cessione illecita di animali da compagnia" potrebbe sembrare simile al precedente; la sostanziale differenza sta nel fatto che i soggetti sono punibili anche se non hanno posto in essere attività organizzate o reiterate pur avendo commesso condotte sanzionate analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia. Il trasgressore è, dunque, solamente passibile di una sanzione amministrativa che va da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale (cane o gatto) introdotto nel territorio nazionale privo di sistema di identificazione individuale, o da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti in Italia privi di microchip o tatuaggio o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente. Infine, risulta essere di rilevante importanza l'art. 10 della Convenzione europea: “Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale”. Essendo, oramai, la suddetta Convenzione ratificata in legge, questo articolo dovrà essere rispettato dai veterinari; questi ultimi, qualora effettuassero interventi chirurgici per modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, potranno essere perseguiti penalmente per maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544-ter del codice penale. Conoscere le leggi che tutelano gli animali, nel caso assistiate direttamente o indirettamente a un maltrattamento, potrebbe servirvi per avvisare le autorità competenti. In questi giorni, che voi seguiate o meno il Grande Fratello, avrete sicuramente sentito delle polemiche tra gli animalisti e gli autori della trasmissione. Uno dei concorrenti, Matteo Casnici, durante la diretta della trasmissione del 4 dicembre 2010, entrando nel 'tugurio' (dove è situato un pollaio), avrebbe lanciato in aria e scosso con forza una gallina, procurandole, come riportato dagli organi di stampa, la rottura di una zampa. La LAV (Lega Antivivisezione) sta predisponendo una denuncia per il reato di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p. a carico del concorrente stesso e i legali dell'associazione procederanno alla richiesta del sequestro preventivo e del contestuale affidamento dell'intero pollaio per evitare che gli animali siano ancora a disposizione dei partecipanti al reality. Nella puntata del 13 dicembre, gli autori del programma avrebbero dovuto squalificare il concorrente e non mandarlo nuovamente nel 'tugurio'. Non si parla di una reazione esagerata, di un capriccio, di aver urtato la sensibilità di alcune persone: Matteo Casnici ha commesso un reato nei confronti di un animale e per legge dovrebbe essere punito. È grave che, gli autori e la presentatrice di un programma tv così seguito, non abbiamo menzionato affatto la legge e non abbiano spiegato al pubblico le vere motivazioni che hanno spinto gli animalisti ad insorgere contro il programma. "Quanto accaduto può essere tanto più grave per i potenziali effetti emulativi che questo trattamento riservato ad un animale può scatenare tra alcuni spettatori. Invitiamo la direzione di Mediaset e delle altre emittenti TV, ad avviare un tavolo di confronto sull'uso di animali in tv, al fine di garantire sempre uno spettacolo di qualità e nel rispetto della legalità", dichiara il presidente della LAV Gianluca Felicetti.

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