Cani in ospedale? Il Tribunale di Varese dice sì

Il regolamento di una struttura ospedaliera di Varese vietava l'ingresso agli animali domestici. Dopo aver ricevuto il 'no' categorico dal personale sanitario, una signora anziana non si è rassegnata e si è rivolta ad un giudice del Tribunale di Varese. Quest'ultimo ha stabilito che la donna potrà avere il suo compagno accanto a sé per tutto il tempo di ospedalizzazione. Uno spiraglio di luce per tutti gli ammalati che sono costretti a vivere settimane e mesi senza gli 'altri' parenti.

Cani in ospedale? Il Tribunale di Varese dice sì
Una sentenza, quella del giudice Giuseppe Buffone del comitato scientifico del Tribunale di Varese, senza precedenti. La signora anziana ricoverata su consiglio dei medici in una casa di assistenza e cura (non potendo badare più a se stessa) aveva espresso il desiderio di voler vedere un amico 'particolare'. Quando ha rivelato che si trattava del suo cane, i responsabili della struttura ospedaliera si sono rifiutati per motivi igienico-sanitari, respingendo le sue accorate e numerose richieste. Non rassegnata al fatto di non poter vedere più il suo migliore amico, la donna ha deciso di appellarsi al Tribunale. La sentenza emessa dal giudice Buffone le dà pienamente ragione: la donna avrà diritto a ricevere il suo cane ogni qualvolta lo desideri. Perché il giudice ha reputato che la risposta dovesse essere positiva? Dal decreto del 7 Dicembre emesso dal giudice si evince: “In primo luogo, deve, oggi, ritenersi che il 'sentimento per gli animali' costituisca un 'valore' e un 'interesse' a copertura costituzionale: secondo gli scritti della manualistica penale classica, solo gli interessi a copertura costituzionale giustificano la tutela penale (quale extrema ratio) e, nel caso di specie, proprio a tutela del 'sentimento per gli animali', il Legislatore, nel 2004, ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p.”. Il giudice prosegue nel suo atto citando anche l'art. 5 della legge 189/2004: “Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (...) l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. Ebbene, la norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero il rispetto degli animali”. Infine, il giudice nella sua sentenza cita la legge del 4 novembre, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”. Il giudice ha concluso dicendo “che il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane”. Essendo la signora anziana affetta da diverse patologie, il giudice ha nominato per aiutarla un avvocato come amministratore di sostegno e un ausiliario (una cara amica della donna poiché quest'ultima non ha parenti) che si occuperà dei bisogni materiali del cane della beneficiaria, oltre ad occuparsi di accompagnarlo presso quest'ultima con cadenza periodica. Possa questo singolare decreto fare da apripista e apportare i necessari cambiamenti ai regolamenti ospedalieri, per il diritto alla libertà di avere accanto a sé il compagno di vita, di qualsiasi specie esso sia.

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